Art. 3.
(Norme urbanistiche ed edilizie).

      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici dedicati ai culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese

 

Pag. 8

sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

          b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra analoga confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;

          c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose disciplinate dall'articolo 8 della Costituzione;

          d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.